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Scheda informativa sui Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025

QUESITO 1. Scheda verde chiaro. Contratto di lavoro a tutele crescenti — Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione

«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

Abrogazione del d.lgs. n. 23/2015 (c.d. “contratto a tutele crescenti”)
Il referendum chiede di abrogare integralmente il d.lgs. n. 23/2015, attuativo del Jobs Act, che ha introdotto un’apposita disciplina in materia di licenziamenti illegittimi per i lavoratori assunti a far data dal 7 marzo 2015.
Se vince il , l’intera disciplina dei licenziamenti introdotta dal Jobs Act verrebbe abrogata con applicazione per tutti i lavoratori, a prescindere dalla data di assunzione, di un unico regime sanzionatorio, ossia quello previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (come modificato dalla riforma “Fornero”) e dall’art. 8 della l. n. 604/1966.
Se vince il NO, rimarrebbe in vigore l’attuale disciplina, con applicazione del d.lgs. n. 23/2015 per i lavoratori assunti a far data dal 7 marzo 2015 e dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (come modificato dalla riforma “Fornero”) e dell’art. 8 della l. n. 604/1966 per i lavoratori assunti in precedenza.

QUESITO 2. Scheda arancione. Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»

Licenziamenti nelle piccole imprese
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende che occupano fino a 15 dipendenti, la legge prevede che, in caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro è condannato a pagare un’indennità non superiore a 6 mensilità.
Se vince il , verrebbe eliminato il tetto massimo di sei mensilità. Di conseguenza, in caso di licenziamento illegittimo, al lavoratore potrebbe essere riconosciuta un’indennità anche superiore a sei mensilità.
Se vince il NO, la situazione attuale rimarrebbe invariata.

QUESITO 3. Scheda grigia. Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto

«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque” , alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni” , alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “ , in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»

Disciplina dei contratti a termine
Il quesito mira ad abrogare parzialmente gli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 81/2015, che attualmente consentono ai datori di lavoro di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino a 12 mesi senza dover indicare una causale giustificativa.
Se vince il , l’obbligo di indicare una causale giustificativa verrebbe esteso a tutti i contratti a termine, anche se di durata inferiore a 12 mesi.
Se vince il NO, rimarrebbe in vigore l’attuale disciplina.

QUESITO 4. Scheda rosso rubino. Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione

«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” , di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»

Sicurezza negli appalti e responsabilità solidale del committente imprenditore
La legge prevede la responsabilità solidale tra l’imprenditore committente, l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori per i danni subiti dai lavoratori a causa di infortuni sul lavoro.
La responsabilità solidale è invece esclusa per i danni che sono conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Se vince il , l’esclusione della responsabilità solidale del committente per i danni che sono conseguenza dei rischi specifici verrebbe abrogata. Di conseguenza, il committente risponderebbe in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori per tutti gli infortuni sul lavoro occorsi al lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, compresi quelli derivanti da rischi specifici legati all’attività propria dell’appaltatore o del subappaltatore.
Se vince il NO, rimarrebbe in vigore l’attuale disciplina.

QUESITO 5. Scheda gialla. Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana

«Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.” , della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?»

Ministero dell’interno – Info

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